(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La Regione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento  delle autonomie locali), e successive modificazioni, di
seguito   denominata   legge   n.  142/1990,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni
per  le  zone  montane),  di  seguito  denominata  legge  n. 97/1994,
disciplina  il  riordino  delle  comunita'  montane,  con la presente
legge,   promuove   la   salvaguardia  del  territorio  montano,  con
particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle
risorse umane e culturali e delle attivita' economiche, la conoscenza
e la fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti
ad  assicurare  la  prevenzione  degli  infortuni  e l'efficienza del
soccorso  alpino,  in  armonia  con  l'art.  44,  secondo comma della
Costituzione e con le vigenti disposizioni comunitarie.