(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, di seguito denominata legge n. 142/1990, e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), di seguito denominata legge n. 97/1994, disciplina il riordino delle comunita' montane, con la presente legge, promuove la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attivita' economiche, la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino, in armonia con l'art. 44, secondo comma della Costituzione e con le vigenti disposizioni comunitarie.